
Mi è capitato recentemente di vedere dei Forum di fotografia sui quali si parla del copyright delle immagini e alcuni post erano da pelle d’oca. Il peggiore di tutti riportava che per essere protetta da copyright, un’immagine debba essere registrata (dove???) e avere un numero identificativo di serie. Sebbene siamo al limite della follia, ci sono alcune caratteristiche che le immagini devono avere per essere protette dalle leggi sul diritto d’autore e la proprietà intellettuale, vi indico quali sono, ricordandovi che questo post non sostituisce il parere di un legale.
PERCHÉ ESISTE IL COPYRIGHT?
Chi me lo fa fare di realizzare un’opera se chiunque me la può copiare e non ci guadagno niente? La passione. Certo, ma con la passione non si pagano le bollette, quindi un artista dovrebbe avere un lavoro e nel tempo libero fare l’artista, il che limiterebbe moltissimo la sua produzione. Qui interviene il copyright, che protegge le opere e permette un ritorno economico all’artista; pochi spicci a me e qualche milione ad artisti come Banksy, ma il punto non cambia: se ci guadagno qualcosa, continuo a fare arte, quindi diciamo che il copyright è un incentivo alla creazione artistica.
NORMATIVA APPLICABILE
Sembra incredibile, ma la normativa applicabile è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, risalente al 1826.
“L’idea originale di questa convenzione si fa comunemente risalire a Victor Hugo, secondo il quale ciascuna nazione civilizzata avrebbe dovuto tutelare i propri autori in modo uniforme. Le origini scatenanti sono tuttavia più antiche e coincidono con la nascita del concetto stesso di diritto d’autore, e dei relativi interessi economici e morali. Hugo fu infatti, nella doppia veste di autore e di Deputato della Terza Repubblica, uno degli artefici della legislazione francese sul diritto d’autore e ispiratore della Convenzione di Berna.
Prima dell’adozione della convenzione, le nazioni spesso si rifiutavano di riconoscere sul materiale di nazioni straniere il diritto d’autore. Così per esempio un lavoro pubblicato a Londra da un cittadino britannico era tutelato nel Regno Unito ma liberamente riproducibile in Francia, così come un lavoro pubblicato a Parigi da un francese era protetto in Francia ma liberamente riproducibile nel Regno Unito. La convenzione di Berna nasceva quindi con il principale intento di proteggere in maniera uniforme ed efficace i diritti degli autori in riguardo alle opere artistiche e letterarie.” Tratto da Wikipedia (link: https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Berna_per_la_protezione_delle_opere_letterarie_e_artistiche).
La Convenzione prevede che le opere vengano protette per 50 anni dopo la morte dell’autore ma, come sempre accade per le convenzioni internazionali, gli Stati possono prevedere una normativa più favorevole, infatti in UE la durata del copyright si estende a 70 anni dopo la morte dell’autore.
LA LEGGE ITALIANA
Oltre alla Convenzione di Berna, in Italia si applica la Legge 22/04 1941 n°633, che non è vecchia come quella di Berna, ma di certo non tiene conto dell’esistenza di internet, del file sharing e di tutto quello che è successo negli ultimi 25 anni.
Tale normativa fa distinzione tra 3 tipi di foto:
- Fotografia documentale: non godono di nessuna tutela.
” Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.” (art. 87 L.22/04 1941, n°633). - Fotografie semplici: sono immagini che riproducono la realtà così com’è. L’autore della fotografia semplice gode di una protezione ridotta, che si esaurisce nel solo diritto di riproduzione e diffusione dell’immagine. Se il diritto in capo all’autore non viene rispettato, questo ha diritto ad un equo compenso.
L’art. 90 stabilisce chiaramente:“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.”Questa è la cosa davvero importante, dato che la foto semplice che non rispetta questi criteri è liberamente riproducibile. Però fermo, che non è che ti puoi approfittare delle cose. Questi dati non devono essere incisi a fuoco sulla foto. Secondo la giurisprudenza, anche la foto semplice che non riporta questi dati non può essere riprodotta se l’autore l’ha postata sui propri canali social. Ovviamente il motivo è chiaro: se l’autore posta la foto sui propri canali social, la foto è riconducibile all’autore stesso (dato che il social riporta il nome -o lo pseudonimo- la data e solitamente un titolo).
- Fotografie artistiche: spetta all’autore della foto artistica il godimento pieno ed esclusivo dell’immagine. In soldoni vuol dire che ci può fare ciò che vuole: venderla, riprodurla, cederla o vietare ad altri di usarla. Nel caso questi altri non rispettino questo diritto pieno ed esclusivo la legge prevede un risarcimento del danno sia morela che patrimoniale in capo all’autore.
Per quanto riguarda la fotografia artistica, la cosa è abbastanza complicata. Io dico sempre che la fotografia non è un modo di riprodurre la realtà, ma è il modo che il fotografo usa per mostrare la sua realtà. È dello stesso parare il legislatore, dato che la distinzione tra la foto artistica e quella semplice sta nel fatto che nella prima il fotografo infonde la sua arte, il suo occhio, il suo modo di vedere le cose. A questo punto si potrebbe pensare subito all’editing: scatto una foto, la edito, e con l’editing infondo la mia personalità e la mia creatività all’immagine. E questo è vero, ma la protezione non si applica solo alle foto editate, ma a tutte le foto artistiche, anche in quelle scattate semplicemente senza subire modifiche, sempre che rispecchino l’arte del fotografo. Esempio: faccio una foto a bambini che corrono e non la edito: è una foto semplice; questa foto di bambini che corrono, seppure non editata, è una foto artistica.
RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI ITALIANI
Quindi le immagini semplici non sono protette dal diritto d’autore? Si, ma solo se presentano i dati sopra elencati. Però, solitamente, le immagini presenti sui siti di photostock non sono foto artistiche, quindi non sono protette? Si, perché presentano i dati sopra descritti. Vale per tutti i tipi di foto semplici? No.
Gli artt. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali stabiliscono dei grossi limiti sulla riproduzione di tutto ciò che è sotto la loro protezione.
“Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna […]”
“I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni […]”
Quindi, io ho una bellissima foto del David di Michelangelo, non artistica, che voglio vendere (quindi a scopo di lucro) su Shutterstock; per farlo, devo avere il permesso della Galleria degli Uffizi, l’ente che ha in gestione la statua.
RIELABORAZIONE
Ok, Tizio ha fatto una foto, ma io non voglio usare la sua foto così com’è, ma voglio modificarla e darle il mio tocco personale, quindi il copyright non si applica. Eh no, era troppo facile allora. Il copyright sull’immagine è un diritto esclusivo in capo all’autore, quindi solo lui può modificare l’immagine o decidere se dare il permesso a qualcuno di modificarla… ma è sempre l’autore che decide, quindi bisogna ottenerne il permesso.
La violazione si manifesta con la mera riconoscibilità dell’opera originale nell’opera derivata, permettendo al titolare originale di citare in giudizio l’autore dell’opera derivata. Ma, ovviamente, questo non vale sempre. A limitare il diritto dell’autore originario è la Costituzione che sancisce la libertà di espressione. Pertanto, se un’opera viene riprodotta a scopo di critica o satira, l’opera derivata diventa essa stessa un’opera originale, godendo della protezione del diritto d’autore, e nulla spetta all’autore dell’opera originale.
LIMITI ALLA NORMATIVI SUL DIRITTO D’AUTORE
Se vabbè però, io non voglio rubare niente a nessuno, voglio solo fare un recensione su un nuovo pelapatate elettrico appena lanciato sul mercato. Le eccezioni al diritto d’autore sono previste dall’art. 70 della già menzionata legge:
“E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.” art. 70 comma 1 bis
Quindi, teoricamente, la recensione del pelapatate con accompagnata da immagini semplici effettuate da altri, non dovrebbe portare a problemi, sempre che sia indicato l’autore delle foto:
“Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.” art. 70 comma 3
LE FOTO LIBERE DA COPYRIGHT
Come detto, il copyright sulle immagini nasce nel momento stesso in cui viene creata l’immagine, senza bisogno di registrazione della stessa presso alcun organo. Dato che i diritti appartengono all’autore, questo può farne ciò che vuole, anche rinunciare a questi diritti. Su internet si trovano molti siti che regalano immagini a patto che si rispettino alcune regole, che di solito prevedono che sia il sito, sia l’autore vengano citati vicino all’immagine.
Occhio a questo: io scarico l’immagine da uno di questi siti, la metto sul mio sito ma NON cito né il sito né l’autore; ecco che sono perseguibile e l’autore mi può chiedere un compenso economico.
Bisogna fare anche attenzione a Google Immagini. Infatti, tramite i filtri, è possibile far apparire nella ricerca immagini solo le immagini senza copyright, quindi no protette da diritto d’autore; ma bisogna controllare che:
- l’autore non pretenda la citazione vicino all’immagine
- l’immagine sia davvero priva di copyright
Google infatti può sbagliare, e a voi può capitare di scaricare un’immagine protetta da copyright che credete sia libera. In questo caso chi paga? Tu. Hai presente quella pappardella che si chiama “condizioni d’uso” che hai accettato senza leggere quando ti sei iscritto a Google? Ecco, in quella pappardella questa cosa c’è scritta, tu non l’hai letta, fatti tuoi. Inoltre, vicino alle immagini c’è chiaramente scritto che potrebbero essere protette da copyright, quindi pensare che ne risponda Google è pura follia, come pensare che il produttore della tua macchina paghi la contravvenzione per eccesso di velocità perché ha prodotto un’auto che viaggia a più di 50Km/h.
CONCLUSIONE
Occhio a quello che fai, perché il fatto che un’immagine sia su Internet o su Facebook o dove vuoi non vuol dire che sia necessariamente libera. Soprattutto se si usa un’immagine protetta da copyright a fini commerciali, l’attenzione deve essere doppia. Ti ricordo che tutto questo scritto qui sopra è solo indicativo e, come Google, non mi assumo responsabilità di quello che fai tu.
